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00386/5/627-9150
00386/5/627-4091
Via Župančič 18
6000 Capodistria

Statuto

In conformità dell'articolo 10 della Legge sulle Comunità autogestite delle nazionalità (Gazz. Uff. RS n. 65/94) il Consiglio della Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana, nella seduta del 9 febbraio 2016 ha approvato lo

 

STATUTO DELLA COMUNITÀ AUTOGESTITA COSTIERA DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA

 

I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1


La Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana (in seguito Comunità costiera) è una Comunità autogestita della nazionalità italiana costituita dalle comunità autogestite della nazionalità italiana dei comuni di Ancarano, Capodistria, Isola e Pirano.

 

Art.2

La Comunità costiera opera per la tutela dei diritti particolari sanciti dalla Costituzione della Repubblica di Slovenia e la realizzazione degli interessi e necessità della comunità nazionale italiana nella Repubblica di Slovenia.

 

Art. 3

La Comunità costiera è persona di diritto pubblico con facoltà di possedere, acquisire e disporre di proprietà.

 

Art.4

Il nome della Comunità costiera è: “Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana – Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti“.

 

Art.5


La Comunità costiera ha sede a Capodistria in via Župančič 18.

 

Art.6

La Comunità costiera ha il proprio timbro. Il timbro è di forma circolare con la scritta bilingue: “Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana – Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti“.

 

II ORGANISMI DELLA COMUNITÀ COSTIERA

 

Art.7

Gli organi della Comunità costiera sono:

  • Il Consiglio
  • Il Presidente
  • La Presidenza del Consiglio
  • Il Comitato di controllo

 

Il Consiglio

 

Art.8

Il Consiglio è il massimo organo decisionale della Comunità costiera.

 

Art.9

Il Consiglio è composto da undici (11) consiglieri.

 

Art. 10


I consiglieri vengono nominati dai Consigli delle Comunità autogestite della nazionalità italiana dei comuni di Ancarano, Capodistria, Isola e Pirano. Ai Consigli di Capodistria, Isola e Pirano spetta la nomina di tre (3) consiglieri mentre al Consiglio di Ancarano spetta la nomina di due (2) consiglieri.

 

Art.11

I consiglieri hanno un mandato di quattro (4) anni. Il mandato può venire revocato dal Consiglio che lo ha concesso.

 

Art.12

Competenze e compiti del Consiglio:

  • Approva lo Statuto della Comunità costiera
  • emana il regolamento di procedura
  • approva i programmi di lavoro e i piani finanziari annuali
  • approva il bilancio consuntivo della Comunità costiera
  • elegge il Presidente e i tre vicepresidenti del Consiglio tenendo obbligatoriamente conto del principio territoriale
  • verifica il mandato e la revoca del mandato dei consiglieri
  • delibera in merito alla revoca del mandato del Presidente e dei vicepressidenti dei Consiglio
  • delibera sulla costituzione di imprese economiche da parte della Comunità costiera e nomina i propri rappresentanti degli organismi di gestione delle stesse
  • delibera sulla costituzione di enti e enti pubblici della Comunità costiera
  • dà il consenso all'approvazione dello Statuto e alla nomina del direttore degli enti ed enti pubblici di sua costituzione e nomina i propri rappresentati degli organismi di gestione degli stessi
  • dà il proprio parere all'approvazione degli Statuti delle scuole medie con lingua di insegnamento italiana
  • dà il proprio parere alla nomina dei presidi delle scuole medie con lingua di insegnamento italiana
  • nomina i rappresentanti della Comunità nazionale italiana di Slovenia nel Consiglio dell'ente pubblico radiotelevisivo di Slovenia
  • nomina i rappresentanti della Comunità nazionale italiana di Slovenia nel Consiglio di Programma dei programmi radiofonici e televisivi in lingua italiana del centro radiotelevisivo regionale di Capodistria
  • propone la nomina del direttore dei programmi radiofonici e televisivi in lingua italiana del centro radiotelevisivo regionale di Capodistria
  • nomina o propone la nomina dei rappresentanti della Comunità nazionale italiana di Slovenia negli organismi di enti, enti pubblici, organizzazioni e imprese nonché altre istituzioni in base a formale richiesta inoltrata alla Comunità costiera
  • stabilisce indirizzi, contenuti e modalità di rapporto di collaborazione ed associazione con organizzazioni della Comunità nazionale italiana e con altre organizzazioni nazionali, internazionali ed estere
  • stabilisce indirizzi e contenuti in merito ai programmi di collaborazione con l'Unione italiana
  • delibera sui simboli della Comunità nazionale italiana di Slovenia
  • approva proposte, iniziative, atteggiamenti e pareri su questioni inerenti alla tutela dei diritti particolari e alla realizzazione degli interessi e necessità della Comunità nazionale italiana in Slovenia da inviare alla Camera di Stato, al Governo e ad altri organi dello stato di Slovenia
  • emana comunicati, tratta, discute e fornisce proposte scritte in merito a richieste, mozioni e interpellanze degli appartenenti della Comunità nazionale italiana, delle sue organizzazioni e istituzioni, nonché dei consiglieri della Comunità costiera
  • nomina il Comitato di controllo
  • esamina e approva l'operato degli organi statutari e direttivi da esso eletti o nominati nonché del servizio professionale della Comunità costiera
  • approva l'assetto organizzativo e i contenuti dei posti di lavoro in seno al servizio professionale.

 

Il Consiglio ha l'obbligo di informare le Comunità autogestite della nazionalità italiana comunali sulle delibere e decisioni approvate

 

Art.13

Il lavoro del Consiglio è pubblico.

 

Art. 14

Il Consiglio è deliberativo se alla seduta sono presenti almeno nove (9) consiglieri che rappresentino tutte e quattro (4) le Comunità autogestite della nazionalità italiana comunali. Le delibere sono valide se vengono approvate da almeno nove (9) consiglieri.

 

Art. 15

Il Consiglio approva lo Statuto e le modifiche allo Stauto previo consenso da parte dei Consigli delle Comunità autogestite della nazionalità italiana di Ancarano, Capodistria, Isola e Pirano. Il Presidente e i vicepresidenti del Consiglio

 

Art 16

Il Consiglio elegge tra i suoi consiglieri, con voto segreto, il Presidente e tre vicepresidenti del Consiglio tenendo obbligatoriamente conto del principio territoriale e di regola del principio di rotazione. La CAN del comune cui spetta il mandato di presidenza ha facoltà di rinunciarvi.

 

Art.17

Il mandato del Presidente e dei vicepresidenti del Consiglio ha la durata di quattro (4) anni.

 

Art. 18

Il mandato del Presidente e dei vicepresidenti del Consiglio cessa:

  • con lo scadere del termine di cui all'art. 17 del presente statuto
  • in base a dimissioni presentate al Consiglio e accettate da questi
  • in base a delibera sulla revoca del mandato approvata dal Consiglio
  • in base a delibera sulla revoca del mandato da parte del Consiglio della Comunità autogestita comunale che lo ha nominato nel Consiglio della Comunità autogestita Costiera

 

Art. 19

Il Presidente del Consiglio:

  • rappresenta la Comunità costiera
  • è responsabile della legalità del lavoro della Comunità costiera
  • convoca e presiede le riunioni del Consiglio
  • presiede alla Presidenza del Consiglio e ne convoca le riunioni
  • firma le decisioni (delibere) approvate dal Consiglio e dalla Presidenza
  • segue e controlla la realizzazione delle decisioni del Consiglio e della Presidenza
  • provvede affinché il lavoro del consiglio e della persidenza siano pubblici
  • è responsabile dei contatti con la nazione madre, con L'Unione italiana, con associazioni e organizzazioni degli italiani in altri stati e con organizzazioni internazionali
  • cura i rapporti con il servizio professionale e ne segue e controlla l'operato
  • svolge altri compiti che gli vengono affidati dal Consiglio

 

Art.20

Il Presidente del Consiglio convoca le riunioni del Consiglio:

  • di propria iniziativa
  • in base a delibera della Presidenza del Consiglio
  • su richiesta formale sottoscritta da almeno quattro (4) consiglieri
  • in base a richiesta formale inoltrata da uno o più Consigli delle Comunità autogestita della nazionalità di Ancarano, Capodistria, Isola e Pirano.
  • su proposta del deputato italiano alla Camera di stato della Repubblica di Slovenia.

 

Art.21

I vicepresidenti del Consiglio:

  • collaborano con il Presidente e lo aiutano nell'adempimento dei suoi compiti
  • sostituiscono il Presidente quando questi è impossibilitato a svolgere la sua funzione
  • svolgono altri compiti che gli vengono affidati dal Presidente o dal Consiglio

 

La Presidenza del Consiglio

 

Art.22

La Presidenza del Consiglio è composta dal Presidente e dai tre vicepresidenti del Consiglio. Il deputato alla Camera di stato della Repubblica di Slovenia e i Presidenti dei Consigli delle Comunità autogestita della nazionalità di Ancarano, Capodistria, Isola e Pirano vengono obbligatoriamente invitati a presenziare alle riunioni della Presidenza del Consiglio.

 

Art. 23

La Presidenza del Consiglio:

  • Propone all'approvazione del Consiglio i programmi di lavoro e i piani finanziari annuali
  • Propone all'approvazione del Consiglio il bilancio consuntivo
  • sottopone al Consiglio le proposte in merito alla costituzione di imprese economiche, enti ed enti pubblici
  • cura l'amministrazione patrimoniale
  • sottopone all'approvazione del Consiglio l'assetto organizzativo e i contenuti dei posti di lavoro in seno al servizio professionale
  • provvede alla realizzazione dei programmi di lavoro e all'esecuzione dei piani finanziari
  • sottopone al Consiglio le proposte di nomina dei rappresetanti della comunità in enti, enti pubblici, imprese economiche e altri organismi
  • sottopone al Consiglio la proposta di nomina del Comitato di controllo
  • segue e cura l'operato dei rappresentati della comunità nei vari organismi, enti, enti pubblici e istituzioni
  • segue e cura l'operato dei propri rappresentati negli organi di gestione delle imprese costituite dalla Comunità
  • delibera su tutte le questioni di competenza della Comunità costiera che non sono di specifica competenza del Consiglio
  • svolge altri compiti che le vengono demandati dal Consiglio.


La Presidenza del Consiglio ha l'obbligo di informare il Consiglio e le Comunità autogestite comunali sulle delibere e decisioni approvate.

 

Art. 24

La Presidenza del Consiglio approva le proprie delibere all'unanimità.

 

Art. 25

Qualora la Presidenza del Consiglio non si trovi unanime sulle decisioni da approvare spetta al Consiglio deliberare in merito.

 

Il Comitato di controllo

 

Art.26

Il Comitato di controllo è composto dal Presidente e da due membri nominati a scrutinio segreto dal Consiglio con delibera approvata da almeno nove (9) consiglieri e su proposta della Presidenza del Consiglio.

 

Art.27

Nel Comitato di controllo non possono essere nominati:

  • i membri del Consiglio
  • i lavoratori impiegati nel servizio professionale della Comunità
  • i dirigenti di enti, enti pubblici e imprese che usufruiscono di finanziamenti stanziati dalla Comunità costiera

 

Art.28

Il Comitato di controllo esercita le seguenti competenze:

  • controlla che l'impiego dei mezzi finanziari sia conforme ai piani fianziari approvati
  • esercita il controllo sull'amministrazione patrimoniale
  • accoglie le istanze nei casi di ricorsi e petizioni, formula proposte e le sottopone all'approvazione del Consiglio della Comunità costiera

 

Art.29

Il Comitato di controllo ha un mandato di quattro (4) anni. Il Consiglio delibera sulla revoca del mandato del Comitato di controllo, del Presidente o dei membri con almeno nove (9) voti a favore.

 

III IL SERVIZIO PROFESSIONALE

Art.30

I lavori professionali, amministrativi e finanziari per la Comunità costiera vengono svolti dal servizio professionale. Diritti doveri e responsabilità reciproci tra la Comunità costiera e i lavoratori del servizio professionale vengono stabiliti con un contratto di lavoro stipulato, sulla base del contratto di lavoro collettivo, tra i lavoratori e il Presidente.

 

IV FINANZIAMENTO DELLA COMUNITÀ COSTIERA

 

Art.31

I mezzi finaziari per le attività della Comunità costiera e degli enti fondati dalla stessa per soddisfare gli interessi e le necessità della Comunità nazionale italiana in Slovenia, nonché per il finanziamento delle attività inerenti alla collaborazione della Comunità costiera con la nazione madre, con gli appartenenti alla Comunità nazionale italiana negli altri stati e con le organizzazioni internazionali vengono assicurati dal bilancio della Repubblica di Slovenia.
La Comunità costiera può inoltre disporre di altre fonti di finanziamento derivanti dalle leggi della Repubblica di Slovenia, dagli accordi internazionali, dagli accordi di collaborazione con la nazione madre, da proprie attività economiche e da altre fonti.

 

V MODIFICHE DELLO STATUTO

 

Art. 32

La modifica dello statuto può venir proposta :

  • dal Consiglio della Comunità costiera
  • dalla Presidenza del Consiglio
  • da uno o più consigli delle Comunità autogestite della nazionalità italiana di Ancarano Capodistria, Isola e Pirano
  • da quattro (4) consiglieri

 

Art. 33

La proposta di cui all'art. 32 va inoltrata formalmente al Consiglio della Comunità costiera che delibera in merito con nove (9) voti a favore.

 

Art. 34

Qualora il Consiglio abbia deliberato favorevolmente sulla proposta di procedere alla modifica dello statuto, nomina una commisione preposta alla stesura della proposta di modifica.

 

Art. 35

Il Consiglio della Comunità costiera approva le modifiche allo statuto con nove (9) voti a favore, previo consenso da parte delle Comunità autogestite della nazionalità italiana di Ancarano, Capodistria, Isola e Pirano.

 

VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DEFINITIVE

 

Art. 36

Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio della Comunità costiera, previo consenso da parte dei Consigli delle Comunità autogestite della nazionalità italiana di Ancarano, Capodistria, Isola e Pirano.

 

Art. 37

La Comunità costiera, i suoi organismi e le strutture succedono legalmente alla precedente Comunità auotgestita costiera della nazionalità italiana di Capodistria e come tale ne eredita i diritti, i beni mobili e immobili.

 

Art. 38

Il principio di rotazione per la nomina del Presidente del Consiglio inizia nel presente mandato con la CAN di Capodistria, alla quale seguirà Isola, Pirano e Ancarano.

 

Art. 39

Ai sensi dell'art. 16 il terzo vicepresidente in rappresentanza del Comune di Ancarano verrà eletto nella prima riunione del Consiglio della Can costiera dell'anno 2015. I consiglieri di Ancarano entrano a far parte del Consiglio già costituitosi che rimane in vigore fino alla scadenza del suo mandato.

 

Capodistria, 9.2.2016

Il Presidente
Alberto Scheriani